UgconsLazio

Il mercato libero dell’energia forse tanto libero non è


Nei nuovi contratti di energia elettrica, nell’era del mercato libero, potrebbe essere inserita una clausola penale, ossia la previsione del pagamento di un costo extra, nel caso si volesse cambiare fornitore prima della scadenza del contratto avente durata determinata (12 o 24 mesi) e a prezzo fisso, oppure nei contratti a tempo indeterminato, se presentano un prezzo fisso per un dato periodo, limitatamente a questo arco di tempo.

????A definire le nuove regole è una delibera Arera dello scorso 6 giugno che prende le mosse dalla cosiddetta “direttiva elettrica” Ue del 2019, già recepita nel 2021 dal nostro Parlamento.

????Ciò rappresenta una insidia per i consumatori che sono sempre più chiamati ad una lettura attenta dei moduli che vengono presentati per la sottoscrizione dei contratti e nel caso di elementi e clausole non facilmente comprensibili a contattare il fornitore per le dovute spiegazioni. In ogni caso quest’ultimo avrà l’obbligo di indicare «chiaramente», nel suo importo massimo, l’eventuale pagamento extra, che deve essere «specificamente approvato e sottoscritto dal cliente».

????Non sembra ancora chiaro a quanto potrebbe ammontare la penale, ma l’autorità specifica che la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica derivante dal recesso anticipato. Il fornitore dovrà poi provare l’esistenza e l’entità della perdita.

Carrello