L’AUMENTO DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME: RIMEDI A TUTELA DEL CONSUMATORE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE DI CASE ED ALTRI EDIFICI. 

Durante il periodo della pandemia, abbiamo assistito non solo all’aumento dei prezzi dei generi alimentari ma in generale l’intero sistema economico finanziario ha subito un vero e proprio scossone. 

La crisi scatenata dall’aumento delle materie prime ha messo in seria difficoltà sia i consumatori che i venditori e gli appaltatori (quando il prezzo era già stato fissato), tanto da rendere l’economia complessiva del contratto antieconomica. 

Non vi è settore sul quale non si ripercuota l’attuale incremento del prezzo del materiale, dall’elettronica, all’industria cartaria, alla produzione e lavorazione dell’alluminio, fornitura di energia o carburante, all’edilizia ecc.. 

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il c.d. superbonus ossia l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tuttavia, nonostante le agevolazioni previste dal Governo, ristrutturare una casa o un edificio in genere, richiede tempo, denaro e molta “accortezza”. Vi sono, infatti, sia delle difficoltà di comprensione delle procedure necessarie per ottenere i vari bonus fiscali, sia il pericolo del costante aumento dei prezzi delle materie dell’edilizia. 

Nel calcolare il proprio budget per le spese di ristrutturazione, occorre innanzitutto tener conto di un margine aggiuntivo per far fronte agli “sforamenti” rispetto ai preventivi delle ditte contattate.  

Nel corso dell’ultimo anno l’aumento dei prezzi dei materiali edili è stato talmente rapido da cogliere impreparate persino le imprese di costruzione. Per fare un esempio il “ferro – acciaio tondo per cemento armato” in un anno ha fatto registrare un rincaro del 226,7 %. E gli incrementi non accennano ad arrestarsi, come anche per i polietileni, il rame, il gasolio, il “bitume”, ecc. – Su tale dinamica incidono poi i noti costi del gas, dell’elettricità. 

Chi intende ristrutturare casa nei prossimi mesi o lo sta già facendo, deve tener conto poi delle difficoltà di approvvigionamento della merce, dato che le industrie produttrici non sono in grado, considerata la volatilità dei prezzi, di garantire forniture con un arco temporale superiore ai 10/15 giorni, soprattutto nel caso di fornitura e messa in posa di materiali edili, quali porte e finestre.

Ora cerchiamo di vedere come contrastare queste situazioni

Occorre analizzare caso per caso, sia in relazione all’andamento dei prezzi delle materie prime nel caso singolo, sia sul contenuto specifico del singolo contratto. 

Ogni qualvolta una sopravvenienza imprevedibile e straordinaria (come è il “caro materiali”) alteri l’assetto giuridico-economico dell’accordo contrattuale, in linea generale, la parte svantaggiata deve avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni anche se non prevista da apposita norma contrattuale.

Alla luce del principio di esecuzione e integrazione del contratto secondo buona fede (artt. 1374 e 1375 c.c.), si ricorre alla rinegoziazione del contratto, alterato a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, per adattarlo alle circostanze ed esigenze sopravvenute e imprevedibili (non imputabili alle parti), mentre il dovere di correttezza nei rapporti tra le parti consente di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della originaria pianificazione contrattuale, in virtù del principio generale di conservazione del contratto (sotteso all’art. 1367 C.C.).

Per “riequilibrare” oppure “risolvere” il rapporto contrattuale in caso di circostanze imprevedibili e straordinarie come l’impennata dei prezzi, vi sono vari istituti: 

1) la revisione dei prezzi nell’ambito degli appalti (art. 1664 c.c.); 

2) la riduzione della controprestazione in caso di impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 c.c., con eventuale recesso della controparte che perda interesse al contratto; 

3) la risoluzione del contratto per “eccessiva onerosità” sopravvenuta (art. 1467 c.c.). 

Più in dettaglio, l’art. 1664 c.c. co. 1 prevede il diritto alla revisione dei prezzi negli appalti privati qualora, “per effetto di circostanze imprevedibili”, si siano verificati aumenti o diminuzione del costo dei “materiali” o della “mano d’opera”, che hanno determinato un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo convenuto. Fate attenzione che la revisione può essere ottenuta limitatamente alla differenza che eccede il decimo del prezzo. 

Un consiglio pratico è quello inviare una comunicazione via pec nella quale si chiede di avviare subito trattative volte alla rinegoziazione dei contratti quando questi già sono stati sottoscritti.

Un altro consiglio è che quando si è già sottoscritto un contratto, quale una compravendita, appalto etc., è importante accertare se siano state, o meno, inserite clausole che consentano all’impresa di modificare i prezzi. In caso positivo, il consumatore può cercare di negoziare la ripartizione dell’aumento nella misura del 50% per ciascuno, facendo leva sul dovere di correttezza dell’impresa e sull’opportunità di dare continuità al contratto.

Nel caso in cui invece all’interno del contratto non sia disciplinato l’aumento del prezzo, il consumatore potrà, eventualmente, risolvere il contratto per eccessiva onerosità tenendo conto, però, che una quantificazione esatta della percentuale di aumento che dia diritto alla risoluzione non è prefissata. Occorre perciò prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali clausole “vessatorie”.

Resta ad ogni modo fermo per tutti i contratti (ivi inclusi quelli d’appalto) l’istituto della risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive. Quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve eseguirla può domandare la risoluzione del contratto. L’altra parte può evitare la risoluzione, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Quando invece i contratti non sono stati ancora sottoscritti è il caso di far inserire specifiche clausole di revisione prezzi e anche di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, indicando anche le percentuali di aumento considerate dalle parti eccessive.

Sono nulle le clausole che stabiliscono, come prezzo finale, il prezzo dei beni al momento della consegna o clausole che impediscono al consumatore di recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto. 

Si possono anche inserire clausole (anche se è molto difficile!) che escludono qualsiasi aumento del prezzo: in questo caso l’importo del corrispettivo si intende fisso ed invariabile e non potranno essere chiesti adeguamenti neppure in caso di eventi straordinari ed imprevedibili, da qualsiasi causa derivanti, che determinino un aggravio dei costi di esecuzione delle opere. 

La situazione più semplice per entrambi le parti coinvolte, è quella di inserire una clausola per cui il consumatore abbia diritto di chiedere di risolvere il contratto ottenendo il rimborso delle somme eventualmente già versate qualora l’aumento sia superiore ad una determinata misura: la revisione del prezzo di vendita convenuto dalle parti in conseguenza della variazione del costo delle materie prime non può in ogni caso essere superiore al 10/20 per cento del prezzo nel suo originario ammontare. Quando l’aumento del prezzo supera tale percentuale l’acquirente può risolvere il contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.

In conclusione, nel momento in cui decidiate di ristrutturare il vostro immobile cercate di adottare tutti gli accorgimenti e gli strumenti per evitare che durante i lavori il costo dei materiali e della manodopera non comporti aumenti eccessivi rispetto a quello che avevate preventivato.

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